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Il contesto in cui opera Tecnostruttura

Il funzionamento del sistema regionale, come descritto dalla Costituzione e attuato parzialmente dai decreti delegati della seconda metà degli anni '70, non ha mai operato a pieno regime.
È a fronte di questo sbilanciamento a favore del livello centrale, confermato spesso anche dalla Corte Costituzionale, che le Regioni italiane hanno avvertito l'esigenza di trovare forme di raccordo e coordinamento che permettessero loro di esercitare un ruolo più incisivo nelle materie di competenza.
In particolare si ricorda l'istituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  che ha iniziato ad operare fin dal 1981. Si tratta di un organismo che nasce per soddisfare necessità di tipo diverso. In primo luogo, come anticipato, apparve evidente l'importanza di confrontarsi con lo Stato sulla base di una posizione concordata e condivisa tra tutte le Regioni per determinare così un loro ruolo più forte. In secondo luogo, strettamente connessa a questa ultima esigenza, c'era una volontà espressa di dare alla dimensione regionale un carattere politico; infine, si avvertì l'opportunità di attribuire ai Presidenti delle Giunte una funzione di raccordo per superare i rapporti di settore che si erano creati tra centro e periferia.
Sede di coordinamento e di confronto dei Presidenti delle Regioni, la Conferenza ha indubbiamente visto accrescere il proprio ruolo con l'istituzione della Conferenza Stato-Regioni (1983) e della Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (1997).

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  ha ridefinito la propria organizzazione con una determinazione assunta il 9 giugno 2005,  con la quale ha istituito 11 Commissioni di lavoro (in precedenza la Conferenza, al suo interno, era organizzata in 5 aree di lavoro: I.Affari Istituzionali, generali e finanziari; II.Affari Comunitari ed internazionali; III.Assetto del Territorio, Tutela dell'Ambiente, Cultura; IV. Servizi sanitari, Affari sociali, Istruzione ;V. Attività produttive e sviluppo).
La Conferenza (nella stessa seduta del 9 giugno) ha adottato un Regolamento per organizzare e disciplinare i propri lavori (in precedenza i lavori si svolgevano in base ad una prassi consolidata). Il 16 giugno del 2005 la Conferenza ha approvato anche alcune linee interpretative del Regolamento.

Le 11 Commissioni sono:
- I. Commissione affari istituzionali e generali
- II. Commissione affari finanziari
- III. Commissione affari comunitari e internazionali
- IV. Commissione infrastrutture, mobilità  e governo del territorio
- V. Commissione ambiente e protezione civile
- VI. Commissione beni e attività culturali
- VII. Commissione salute
- VIII. Commissione politiche sociali
- IX. Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca
- X. Commissione politiche agricole
- XI. Commissione attività produttive

alle quali si aggiunge la Commissione speciale attività di cooperazione e iniziative per il dialogo e la pace in Medio Oriente.

Per ogni settore di attività la Conferenza ha dato vita a Coordinamenti delle Regioni per materia: tra questi si colloca il Coordinamento per la formazione professionale e il lavoro.
I coordinamenti "tematici", in linea di massima, hanno un'articolazione politica, composta dagli assessori, e una tecnica, in cui le Regioni sono rappresentate da dirigenti.

La Conferenza delle Regioni si è dotata di una struttura associativa di supporto, il Cinsedo - Centro Studi e Documentazione Interregionale (per informazioni in merito alla Conferenza ed al Cinsedo: www.regioni.it)

L'ampio dibattito apertosi nel paese sulla riforma dello Stato in senso federale ha dato luogo in tempi diversi a due importanti mutamenti costituzionali: il primo nel 1999, il secondo alla fine del 2001.
Relativamente alla Legge Costituzionale n. 1 del 1999, in sintesi, si ricorda che ha riguardato l'autonomia statutaria e la forma di governo delle Regioni. In sostanza attraverso questa prima riforma le istituzioni regionali, in particolare i Presidenti delle Giunte (proprio in considerazione della forma presidenzialista di governo delle Regioni riconosciuta nella nuova versione della Costituzione) hanno iniziato ad assumere un ruolo centrale nella vita politica del paese.


La Legge Costituzionale n. 3 del 2001, accompagnata dal referendum confermativo, ha determinato la riforma complessiva del Titolo V, la parte della Costituzione che contiene le disposizioni in materia di ordinamento regionale. Si tratta di una riforma in senso federalista piuttosto complessa, che introduce numerose innovazioni e ridefinisce l'assetto delle competenze tra Stato e Regioni, sia per quanto riguarda la potestà legislativa, sia relativamente alle funzioni amministrative. In particolare viene invertito il principio che regolava in precedenza il riparto delle competenze tra Stato e Regioni: oggi lo Stato ha competenza legislativa solo nelle materie espressamente elencate, mentre alle Regioni spetta la competenza su tutte quelle residue. A dare attuazione a queste ultime disposizioni è intervenuto da ultimo il decreto legislativo n. 131/2003 (cosiddetto decreto La Loggia).


In sintesi si potrebbe affermare che l'ordinamento italiano è passato da un sistema regionale imperfetto, in cui le amministrazioni regionali avevano bisogno di fare sistema per confrontarsi con il livello centrale, conquistare e non perdere gli ambiti di competenza che spettavano loro in base alle previsioni costituzionali, a un sistema a tendenza federalista in cui le Regioni hanno bisogno di coordinarsi per dare vita ad un regionalismo cooperativo e non competitivo.
In questo scenario, illustrato nel sintetico excursus che precede, le Regioni hanno quindi sperimentato una necessità di raccordo e hanno elaborato moduli organizzativi finalizzati a soddisfare questa esigenza. Nel novero di tali moduli va collocata anche Tecnostruttura, che rappresenta una modalità operativa per lo svolgimento di compiti specifici.

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