Obbligo di Istruzione

Il comma 622 dell'art 1 della Legge finanziaria n. 296/2006 introduce, a partire dall'annualità 2007/2008, un forte elemento di innovazione nel sistema educativo, prevedendo l'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione non è terminale, ma è finalizzato a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, permettendo così di assolvere al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, ai sensi del Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione, conseguentemente, sposta anche l'età di accesso al lavoro dai 15 ai 16 anni.

L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve garantire l'acquisizione dei saperi e delle competenze, previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, per assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.

L'attuazione del nuovo obbligo di istruzione si realizza anche all'interno dei percorsi triennali di I e FP, e tale possibilità entra a regime a seguito delle previsioni dell'art. 64, comma 4bis Legge n. 133/2008, che ritocca l'art. 1 comma 622 della Legge finanziaria n. 296/2006.

Nel sito è rintracciabile la documentazione relativa alla disciplina dell'attuazione dell'obbligo di istruzione.


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