Regolamento
Art. 1Compiti del Comitato di Sorveglianza
Il Comitato di Sorveglianza accompagna l'attuazione del P.O. Regionale e assicura lo svolgimento efficace delle forme di intervento. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) garantisce la sorveglianza sull'attuazione del Programma Operativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati;
b) conferma o adatta il complemento di programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza nella sorveglianza del Programma;
c) approva qualsiasi ulteriore adattamento o revisione del complemento, proposto dal Comitato stesso o dalla Regione, che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati senza modificare l' importo totale dei Fondi concessi per l'Asse prioritario cui si riferiscono, ne gli obiettivi specifici dello stesso;
d) propone eventuali adattamenti o revisione degli strumenti di programmazione che si rendessero opportuni per favorire il perseguimento degli obiettivi del programma o un miglioramento nella gestione, anche per quanto riguarda i profili finanziari, purché le modifiche non incidano sul piano finanziario o sulle priorità individuate nel QCS. In tal caso sarà necessaria l'approvazione delle proposte da parte del Comitato di Sorveglianza del QCS;
e) conferma o adatta entro sei mesi dall'approvazione del Programma i criteri di selezione delle operazioni finanziate in ciascuna delle misure, compatibilmente, nel caso della prima annualità del Programma, con le esigenze di avvio delle iniziative da cofinanziate;
f) esamina ed approva i rapporti finali ed annuali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
g) provvede alle operazioni di sorveglianza, organizza ed esamina i lavori delle valutazioni intermedie del programma sulla base degli indicatori finanziari, di realizzazione fisica e di impatto definiti nel programma stesso;
h) esamina i risultati dell'esecuzione del Programma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi qualificati a livello di misura, nonché la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del Regolamento (CE) recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
i) propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del Programma, nel caso in cui, in seguito ai risultati delle operazioni di sorveglianza e delle valutazioni intermedie, dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso;
j) valuta i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del programma
Art. 2 Composizione del Comitato un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale e da questo designato. Art. 3 Funzionamento del Comitato Art. 4 Procedura di consultazione scritta Art. 5 Segreteria del Comitato La Segreteria del Comitato di Sorveglianza è assicurata dal Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro. Art.6 Approvazione e validità del Regolamento Il presente Regolamento è stato stabilito, su proposta del Presidente, dai componenti del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 dicembre 2000, e diventa pienamente efficace a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio di apposito atto.
Il Comitato di Sorveglianza è composto dai seguenti membri effettivi:
l'Assessore per le Politiche della Scuola, Formazione e lavoro con funzioni di Presidente;
il Direttore del Dipartimento Scuola, Formazione e Lavoro;
il Dirigente dell'Area Politiche per il Lavoro;
il Dirigente dell'Area Politiche per la Formazione professionale delle Risorse Umane;
il Dirigente del Progetto Istruzione;
un rappresentante del Comitato di Sorveglianza Obiettivo 2 del Docup della Regione Lazio una volta che questo sia costituito;
il Consigliere Regionale di parità;
un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
un rappresentante del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria dello Stato;
un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;
un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante per la Provincia di Roma;
un rappresentante per la Provincia di Viterbo;
un rappresentante per la Provincia di Rieti
un rappresentante per la Provincia di Latina;
un rappresentante per la Provincia di Frosinone;
un rappresentante delle Associazioni dei datori di lavoro operanti in ciascuno dei seguenti settori: Industria, Commercio, Agricoltura, Artigianato, Cooperazione e dalle stesse Associazioni designati per un totale di cinque unità
un rappresentante della CGIL del Lazio
un rappresentante della CISL del Lazio;
un rappresentante della UIL del Lazio;
un rappresentante della UGL del Lazio;
un rappresentante del Terzo Settore designato dall'organismo regionale rappresentativo del Terzo Settore.
Per ciascuno dei Rappresentanti titolari viene nominato un supplente da parte di ciascuna istituzione e/o gruppo di organizzazioni.
Partecipano alle riunioni del Comitato di sorveglianza con voto consultivo un rappresentante della Comunità Europea e, se ne coinvolge la competenza, un rappresentante della BEI.
Partecipano alle sedute del Comitato, con funzioni consultive, i Rappresentanti dei seguenti Dipartimenti della Regione Lazio dagli stessi designati: Economia e Finanze; Sviluppo Economico; Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale; Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo; Ambiente e Protezione Civile; Interventi Socio-Sanitari, Educativi e per la Qualità della Vita.
Partecipano alle sedute del Comitato il consulente valutatore, il consulente incaricato dell'assistenza tecnica e monitoraggio del POR e/o altri esperti invitati dal presidente quali osservatori
Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di formazione professionale della Regione Lazio. Esso viene convocato dal Presidente ovvero su richiesta di un sesto dei suoi membri.
L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Comitato che dovrà tenere conto anche delle richieste pervenute per iscritto dai membri del Comitato. In caso di urgenza il Presidente può far esaminare uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione
Le convocazioni, così come i documenti necessari, sono fatte pervenire dal Presidente ai membri del Comitato, di norma, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.
Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri sono presenti ai lavori.
Le decisioni del Comitato sono assunte, di norma, sulla base del consenso dei membri effettivi o dei rispettivi supplenti presenti ed aventi diritto senza ricorso a votazioni. Su richiesta si può procedere a votazione a maggioranza semplice dei membri aventi il diritto di voto presenti.
Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
Il Presidente del Comitato è il soggetto responsabile della trasmissione delle informazioni concernenti ogni decisione o raccomandazione del Comitato stesso, rispettivamente allo Stato Italiano, nella rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, ed alla Commissione Europea.
Alle riunioni possono partecipare anche rappresentanti di istituzioni, esperti, appositamente invitati dal Presidente in relazione ai contenuti dell'ordine del giorno, indicati nell'ordine del giorno stesso
Il Presidente, ove necessario, può prendere l'iniziativa di consultare in via straordinaria i membri del Comitato per iscritto. In tal caso, questi ultimi daranno il loro parere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione il Comitato può avvalersi di apposita assistenza tecnica che curerà anche la redazione dei verbali delle riunioni.
Il progetto del verbale sarà inviato entro tre settimane dalla riunione a tutti i componenti del Comitato e sarà sottoposto all'approvazione dei membri nel corso della riunione successiva.
Il Regolamento ha validità fino alla chiusura del programma Operativo 2000/2006 salvo eventuali decisioni di modifica che potranno essere assunte secondo le modalità di cui all'art. 3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni generali contenute nel Regolamento (CE) n. 1260/99 e nel Programma Operativo Regionale FSE ob. 3 - 2000/2006.

