Restauratore beni culturali: emendamenti a decreto

Pubblicato Mercoledì, 28 settembre 2011

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta dello scorso 22 settembre, ha approvato, ma con parere condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti contenuti in un documento consegnato al Governo, il Disegno di legge che modifica la disciplina per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
Le proposte emendative sono le seguenti:
1. comma 1, lettera b) - sostituire "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420" con " alla data del bando";
2. comma 1, lettera c) - sostituire "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n 420" con "del bando";
Motivazione emendamenti 1 e 2: Sembra coerente che i titoli facciano riferimento alla data del bando e non al decreto.
3. Comma 1-bis, lettera d-bis modificare come segue: colui che, acquisita la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinques, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b e c del presente comma, abbia svolto alla data del 30 giugno 2007 bando, per un periodo almeno di tre anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei bei o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Motivazione emendamento 3: L'emendamento proposto restituisce coerenza tra le lettere b) e c) del comma 1bis e la lettera d bis), medesimo comma, che facendo riferimento al comma 1 quinques prevede, per la stessa categoria, un ulteriore periodo di tre anni per accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità. La modifica restituisce a chi è in possesso di un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale ovvero di un diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni la possibilità di accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, senza l'obbligo di ulteriori tre anni di attività di restauro.
4 . comma 1-bis, lettera d) - eliminare la lettera o in alternativa aggiungere "e che abbia svolto lavori di restauro, anche in stage e/o tirocini, dimostrati mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali"
Motivazione emendamento 4: l'emendamento è a garanzia della capacità del candidato che con il solo percorso formativo potrebbe non avere un'adeguata preparazione sul campo.
La Conferenza formula inoltre le seguenti osservazioni:
1. Si chiede un chiarimento al comma 1 laddove si fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore attraverso "apposita procedura di selezione pubblica", in quanto non è chiara la procedura a cui ci si riferisce.

In allegato il documento integrale.



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