Codice appalti, novità introdotte dal Dl Semplificazioni

Pubblicato Venerdì, 08 febbraio 2019

L’Aula della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, lo scorso 7 febbraio, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, già approvato dal Senato lo scorso 29 gennaio. Il provvedimento - che diventerà legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - ha apportato alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici. 

Nello specifico l’'articolo 5, comma 1, del citato decreto reca norme di semplificazione e accelerazione delle procedure di appalto sotto la soglia comunitaria, intervenendo sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione. Più nel dettaglio, viene sostituita la lettera c) del comma 5 dell’articolo in questione, introducendo la possibilità di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Inoltre, ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore:

- l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);

- l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).

T.C.