Statuto

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Art. 1 Costituzione e sede

È costituita, con sede in via Volturno 58, Roma, l’Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo", denominata più brevemente "Tecnostruttura". 
È un’associazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, iscritta al registro delle persone giuridiche.

 

Art. 2 Durata

La durata dell’Associazione Tecnostruttura è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

 

Art. 3 Associati

Sono soci fondatori di Tecnostruttura le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Il vincolo associativo ha durata indeterminata.

 

Art. 4 Finalità

L’Associazione, quale espressione organizzativa dei soci, promuove e agevola l’attività delle Regioni e delle Province Autonome nella programmazione e attuazione delle politiche rivolte allo sviluppo, soprattutto nell’ambito delle politiche di coesione e dei Fondi strutturali. In particolare Tecnostruttura sostiene le Regioni e Province Autonome nelle politiche di sviluppo relative alla valorizzazione delle risorse umane. 

L’Associazione Tecnostruttura realizza sistematicamente attività di rafforzamento delle capacità amministrative, attraverso il supporto tecnico, operativo e giuridico alle singole Regioni e Province Autonome nonché agli organismi di rappresentanza, tecnici e politici in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

In particolare Tecnostruttura:

a) assicura il supporto allo svolgimento di funzioni regionali nell’ambito del Fondo sociale europeo ed in generale dei Fondi strutturali e delle politiche di coesione;

b) supporta le Regioni e le Province Autonome nella trattazione coordinata delle tematiche attinenti alle politiche di valorizzazione delle risorse umane, l’istruzione, la formazione e l’orientamento professionale, le politiche dell’occupazione e le professioni e a quelle di sviluppo territoriale attraverso progetti operativi relativi alle materie indicate;

c) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo per le Regioni e le Province Autonome la documentazione necessaria;

d) assicura la presenza ed il riferimento tecnico delle Regioni e Province Autonome nelle commissioni, gruppi e tavoli anche istituzionali di lavoro, sia nazionali che europei nelle materie di cui sopra;

e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità e gli ambiti di intervento anzidetti;

f) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti e delle elaborazioni effettuate;

g) cura, su richiesta delle Regioni e Province Autonome, la formazione specifica e l’aggiornamento del personale, in relazione alle tematiche presidiate;

h) favorisce la circolazione delle informazioni, l’informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province Autonome nelle materie di riferimento;

i) collabora con soggetti pubblici e privati nazionali e comunitari internazionali che s’interessano delle finalità di cui sopra; 

j) svolge ogni altro compito affidatole dalle Regioni e Province Autonome.

Le attività di Tecnostruttura sono svolte esclusivamente a favore delle Regioni e Province Autonome.

 

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti. In caso di scioglimento di Tecnostruttura il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. 

 

Art. 6 Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 
a. dalle quote associative annuali;

b. da sovvenzioni versate dagli associati per la realizzazione di progetti;

c. da eventuali contributi degli associati per lo svolgimento di attività rientranti nello scopo istituzionale;

d. da lasciti e donazioni;

e. dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio;

f. da contributi erogati da soggetti pubblici nazionali ed europei a fronte di interventi a favore o per conto delle Regioni e Province Autonome. 

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 7 Organi

Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea dei soci;

- Il Presidente e il Vice Presidente;

- Il Comitato Esecutivo;

- Il Collegio dei Revisori. 

 

Art. 8 Assemblea

L’Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle Province Autonome o da persone da questi delegate. Non è possibile conferire la delega alla partecipazione all’Assemblea ad altri associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dall’Assemblea stessa.

Il Presidente può delegare un proprio rappresentante per una seduta o in via continuativa. La delega ha valore finché non è revocata.

 

Art. 9 Assemblea - Funzionamento

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno. Deve inoltre essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne facciano richiesta almeno cinque componenti dell’Associazione oppure il Presidente del Collegio dei Revisori.

L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Per la validità delle Assemblee è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell’Associazione. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Per modificare lo Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. 

 

Art. 10 Assemblea - funzioni

L’Assemblea:
a. elegge, tra i Presidenti o loro delegati in maniera continuativa, il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo di Tecnostruttura; 

b. approva lo Statuto dell’Associazione e le sue modificazioni; 

c. nomina e revoca il Direttore su proposta del Comitato Esecutivo; 

d. nomina il Collegio dei Revisori; 

e. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 

f. approva il piano annuale delle attività e la relazione annuale delle attività svolte;

g. approva i progetti istituzionali;

h. emana gli indirizzi, fissa gli obiettivi e le direttive per il funzionamento dell’Associazione; 

i. fissa le quote associative; 

j. determina i criteri per la definizione della Pianta organica dell’Associazione; 

k. delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio; 

l. decide su ogni altra attività straordinaria.  

L’Assemblea può sempre rivedere e riformare le decisioni del Comitato Esecutivo. 

 

Art. 11 Presidente

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Esecutivo e ne assicura l’attuazione delle decisioni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
Il Presidente dura in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea, non superiore comunque a tre anni, ed è rieleggibile.

 

Art. 12 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre componenti eletti dall’Assemblea e dura in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea, comunque non superiore a tre anni.
Il Comitato Esecutivo è convocato almeno quattro volte l’anno

 

Art. 13 Comitato Esecutivo - Funzioni

Il Comitato Esecutivo:
a. nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea, propone direttive specifiche per la loro attuazione e ne verifica i risultati;

b. propone la pianta organica sulla base degli orientamenti espressi dall’Assemblea; 

c. fissa il trattamento giuridico ed economico del Direttore; 

d. verifica i risultati della gestione del Direttore e ne riferisce all'Assemblea. 

 

Art. 14 Direttore

Il Direttore dell’Associazione è nominato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei soci. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

La nomina può essere revocata in ogni momento con le stesse modalità con cui è avvenuta.

Il Direttore ha legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Egli cura l’attività di Tecnostruttura salvo quella espressamente assegnata dallo Statuto agli Organi dell’Associazione e, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dagli stessi organi, è responsabile della gestione dell’Associazione.

Il Direttore, in particolare:
a. predispone, avendone la responsabilità, tutti gli atti da sottoporre all’esame dell’Assemblea; 

b. dirige l’Associazione, sovraintende all’attività della struttura organizzativa, ha responsabilità delle risorse umane e strumentali in essa operanti, cura la gestione del personale e lo assume nell’ambito dei posti di pianta organica e delle previsioni finanziarie, ne fissa l’inquadramento contrattuale ed il trattamento economico; 

c. stipula convenzioni, accordi, contratti conseguenti agli indirizzi e alle direttive dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo; 

d. affida incarichi per obiettivi determinati dall’Assemblea e dal Comitato Esecutivo; 

e. coordina l’attività dei gruppi di lavoro interni all’Associazione e cura i rapporti con i consulenti; 

f. predispone una relazione sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea unitamente alla proposta di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore, nell’ambito delle proprie competenze organizzative e in attuazione degli indirizzi degli obiettivi e delle direttive formulate dall’Assemblea, è autorizzato a delegare proprie funzioni a uno o più Responsabili di strutture funzionali.

Il Direttore costituisce il Comitato di Direzione, per il Coordinamento delle attività progettuali e degli aspetti organizzativi dell’Associazione.

Il Direttore può essere un Dirigente regionale messo a disposizione o distaccato o comandato, ed in tal caso il Comitato Esecutivo determina l’indennità e/o il rimborso spese.

Il Direttore può richiedere che vengano messi a disposizione, distaccati o comandati, Dirigenti o Funzionari in servizio presso Regioni e Province Autonome.

g. Fornisce copia delle certificazioni amministrative contabili. 

 

Art. 15  Collegio dei Revisori


Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dura in carica due anni.
Esso provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite relazioni, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa; esercita, per quanto applicabili le funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

 

Art. 16 Anno finanziario

L’anno finanziario inizia al 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario deve essere sottoposto all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario.
Il testo delle delibere adottate deve essere inviato agli associati, assieme al rendiconto stesso, entro un mese dalla data dell’Assemblea.

 

Art. 17 Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice civile in materia di istituzioni di carattere privato.