Apprendistato

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Il contratto di apprendistato viene ad oggi regolamentato dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".  La nuova disciplina abroga le precedenti fonti normative in materia ridefinendo l'intero assetto regolamentare di questa tipologia contrattuale.

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato   di specializzazione tecnica superiore è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni. La sua durata è determinata è determinata in considerazione del titolo da conseguire. 

L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, è rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è stabilita in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. La durata, del contratto, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

L'apprendistato di alta formazione e ricerca, è rivolto ai soggetti sempre di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale   conseguito nei percorsi di istruzione  e formazione   professionale   integrato   da   un    certificato    di specializzazione  tecnica  superiore  o  del  diploma  di   maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Tale strumento è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta  formazione,  compresi  i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché  per  il  praticantato   per   l'accesso   alle   professioni ordinistiche.

Ulteriore passo per la definizione del nuovo sistema è rappresentato dal decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione degli standard formativi dell'apprendistato in attuazione dell'art. 43, c. 1 del D.lgs. 81/2015. Il decreto in questione  definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 226/05 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del D.lgs. 81/2015)

2. apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D.lgs. 81/2015).

Il provvedimento è quindi utile e necessario a rendere pienamente disponibile l'utilizzo delle due tipologie di apprendistato andando a definire puntualmente la regolamentazione degli aspetti formativi e contrattuali ad esse legati tra cui:

• i requisiti che deve possedere il datore di lavoro per poter assumere un apprendista di I° o III° livello;

• la durata dei contratti che in linea generale non può essere inferiore a sei mesi e non può essere invece superiore alla durata ordinamentale del percorso oggetto del contratto prevedendo inoltre espresse deroghe a tale norma;

• la definizione degli standard formativi di riferimento per ogni tipologia di percorso; i contenuti e le modalità di utilizzo del piano formativo individuale di cui all'allegato 1° che costituisce parte integrante del decreto; i limiti della formazione esterna in termini percentuali rispetto al monte orario di riferimento dei singoli percorsi;

• i requisiti che devono possedere il tutor formativo e il tutor aziendale;

• valutazione, validazione e certificazione delle competenze.

L'allegato 1 contiene, inoltre, lo schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa necessario per l'attivazione del contratto così come disposto dagli art. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015.   



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