Codice degli appalti, le novità con l'approvazione dello “sblocca cantieri”

Pubblicato Venerdì, 07 giugno 2019

Il Senato ha approvato il cosiddetto decreto “sblocca cantieri”, che dovrà ora passare al vaglio della Camera per la conversione in legge entro il 17 giugno.  Illustriamo le maggiori novità che il testo prevede rispetto al Codice degli appalti. 


Il codice appalti

Sospese fino a dicembre 2020 alcune norme del codice degli appalti, tra queste: l'obbligo per i Comuni di fare gare attraverso centrali di committenza o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città Metropolitane o gli Enti di Area Vasta; l'obbligo di scegliere i commissari di gara  tra gli esperti iscritti all'albo  istituito presso l’Anac, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; sospeso anche lo stop all'appalto integrato; elevato da 50 a 75 milioni il limite di importo delle gare dalla quale scatta l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Altre novità riguardano l’eliminazione della norma che consentiva alle pubbliche amministrazioni di escludere dalle gare d'appalto le imprese per le irregolarità fiscali e contributive non definitive e la possibilità offerta agli enti aggiudicatori nei settori ordinari di decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti

La soglia dei lavori in subappalto

Fino al 31 dicembre 2020 la soglia massima, calcolata sull'importo complessivo del contratto, per affidare i lavori, servizi e forniture in subappalto è fissata al 40% massimo. La percentuale applicabile potrà essere stabilita dalle stazioni appaltanti di volta in volta. Eliminato anche l'obbligo di nominare una terna di subappaltatori.

Procedure sotto soglia

Novità anche per l'affidamento dei contratti sotto soglia con la modifica dell'art. 36 del Codice che adesso prevede:

• affidamenti inferiori a 40.000 euro - Affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

• lavori di Importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro - Affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per i servizi e le forniture;

• affidamenti di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per i servizi e le forniture - Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

• lavori di importo compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro - Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

• lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 - Procedure aperte.

Regolamento attuativo 

Previsto il ritorno al regolamento attuativo in luogo alle linee guida dell'Autorità anti corruzione.