Anagrafe degli studenti

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L'articolo 3, comma 4, del d.lgs 15 aprile 2005, n. 76, prevede la realizzazione di un Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti mediante l'integrazione tra l'Anagrafe nazionale degli studenti costituita presso il MIUR e le anagrafi regionali.

La definizione di tale sistema è demandata ad apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata.

A tale scopo le Regioni hanno attivato un gruppo tecnico di lavoro che, in collaborazione con i Ministeri interessati, ha portato alla condivisione di uno schema di Accordo che il 16 dicembre 2010 è stato approvato in sede di Conferenza Unificata.

L'Accordo è finalizzato a definire le finalità, i campi d'intervento, i criteri, le modalità e gli strumenti di attuazione del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, individuando le modalità di collegamento/interlavoro tra le Regioni, gli Enti Locali e il Ministero.

Gli standard tecnici per lo scambio dei dati e le modalità di interoperabilità tra i due sistemi sono definite nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale dello schema di Accordo, mentre la definizione  dei tracciati record, delle relative tabelle e classificazioni, dell'accessibilità al dato nel rispetto della normativa della privacy sono rimandate ad atto successivo, in quanto costituiscono aspetti che richiedono un maggior livello di  approfondimento e di concertazione.

Ad oggi si è ancora in attesa della sottoscrizione del secondo accordo richiamato, di cui ne esite già una bozza, il cui percorso però si è arrestato al confronto con il Garante per la Privacy.